Art. 7.
(Competenza territoriale).

      1. L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte privata, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
      2. Il territorio di competenza di cui al comma 1, con provvedimento del consiglio distrettuale, può essere suddiviso, ai soli fini operativi e organizzativi, in zone territoriali. In tale ipotesi, la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione di atti richiesti dall'autorità

 

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giudiziaria nonché di atti richiesti dall'autorità centrale è limitata alla zona individuata ai sensi del presente comma.
      3. I provvedimenti di assegnazione o di sostituzione per assenza non volontaria o per impedimento degli ufficiali giudiziari sono di competenza del consiglio distrettuale e sono regolamentati dal Consiglio nazionale.