1. L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte privata, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
2. Il territorio di competenza di cui al comma 1, con provvedimento del consiglio distrettuale, può essere suddiviso, ai soli fini operativi e organizzativi, in zone territoriali. In tale ipotesi, la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione di atti richiesti dall'autorità